Art. 10.
(Comitato per la formazione continua e la valorizzazione della cultura d'impresa delle lavoratrici autonome).

      1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per la formazione continua e la valorizzazione della cultura d'impresa delle lavoratrici autonome, di seguito denominato «Osservatorio», con le seguenti funzioni:

          a) l'elaborazione di proposte di indirizzo e di linee-guida per l'implementazione di programmi di formazione professionale continua a favore delle donne che svolgono o intendano svolgere attività di lavoro autonomo;

          b) la promozione di attività di studio e di ricerca e di campagne informative sull'imprenditorialità femminile;

 

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          c) il monitoraggio degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti per la promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa;

          d) l'adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali e ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per l'informazione, la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili.

      2. L'Osservatorio è composto da venti membri, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile e nominati con decreto del Ministro per le pari opportunità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I membri dell'Osservatorio restano in carica tre anni.
      3. Le proposte d'indirizzo dell'Osservatorio sono trasmesse alle regioni e alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ed esclusiva ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia, rispettivamente, di sostegno all'innovazione per i settori produttivi e di formazione professionale.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Osservatorio stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
      5. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2007, a valere sul Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

 

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